Sez. U, Sentenza n. 16243 del 26/07/2011 (Rv. 618582 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Apertura di passo carrabile senza autorizzazione - Chiusura del passo a spese del Comune - Richiesta di rimborso da parte del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La controversia promossa da un privato, nei confronti del Comune, avverso l'invito al pagamento emesso da quest'ultimo al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la chiusura di un passo carrabile, aperto senza autorizzazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla materia delle violazioni di norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)