Sez. 1, Sentenza n. 5301 del 05/03/2009 (Rv. 607034 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di cassazione - Notifica tardiva del ricorso ad un controricorrente - Attività difensiva espletata - Necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio - Insussistenza - Notifica rituale ad altro controricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Qualora il ricorso per cassazione sia notificato tardivamente ad uno dei controricorrenti, il quale rivesta la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio d'impugnazione, vertendosi in una ipotesi di cause inscindibili, non è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'integrazione del contraddittorio e ad un'ulteriore notifica del ricorso nei suoi confronti nel caso in cui lo stesso si sia costituito e abbia svolto tempestivamente l'attività difensiva. (Principio enunciato in un caso in cui il ricorso era stato ritualmente notificato ad altro controricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 369, Cod. Civ. art. 370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)