diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 16541 del 30/11/1990 Ud. (dep. 18/12/1990) Rv. 186107 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE ALLA VITTIMA DI INFORTUNIO, GIÀ BENEFICIARIA DI RENDITA INAIL - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186107-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE ALLA VITTIMA DI INFORTUNIO, GIÀ BENEFICIARIA DI RENDITA INAIL - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*

In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita Inail, la quale non risarcisce i danni morali conseguenti al reato. La predetta provvisionale, stante il carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva del danno e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in Sede di legittimità. (V mass n 165809; (V mass n 180240).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 190, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)