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Sez. 4, Sentenza n. 778 del 18/03/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180240 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RENDITA INAIL IN FAVORE DEI SUPERSTITI - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI PROVVISIONALE - LEGITTIMITÀ - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180240-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - PROVVISIONALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RENDITA INAIL IN FAVORE DEI SUPERSTITI - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI PROVVISIONALE - LEGITTIMITÀ - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale (che, stante il carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva del danno, e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in Sede di legittimità) in favore dei familiari di vittima da infortunio sul lavoro, nei riguardi dei quali sia già stata disposta rendita Inail, la quale non risarcisce i danni morali conseguenti il reato. (V mass n 165809, sulla seconda parte; (Conf mass n 179197 sulla prima parte ed ivi citate; (Conf mass n 150882, ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)