Sez. L, Sentenza n. 1455 del 05/03/1986 (Rv. 444850 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE E ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE COMPONENTI LA CATEGORIA DEI "LEGALI" DEL BANCO DI NAPOLI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE E ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE COMPONENTI LA CATEGORIA DEI "LEGALI" DEL BANCO DI NAPOLI.*
L'interpretazione delle Disposizioni del regolamento del personale e dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la categoria dei "legali" è composta soltanto da quelle persone che, avendo determinati requisiti - laurea, iscrizione all'albo dei procuratori legali, effettivo Esercizio della professione per almeno due anni dal conseguimento dell'iscrizione - vengono addette all'ufficio legale del Banco, il quale è istituzionalmente preposto alla difesa esterna dello istituto e svolge, inoltre, compiti di consulenza generale e di partecipazione ai vari Atti dell'ente). (V 2923/85, mass n 440675).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)