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Sez. L, Sentenza n. 4315 del 25/06/1988 (Rv. 459324 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA DI PREPOSIZIONE AD AGENZIA FORANEA.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459324-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA DI PREPOSIZIONE AD AGENZIA FORANEA.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli, la quale ha natura negoziale, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la cui denuncia non può peraltro esaurirsi nella mera contrapposizione di un risultato interpretativo diverso da quello censurato. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale - alla stregua dell'ordinamento interno del Banco del 1953 e successive modificazioni nonché dell'art. 39 dello statuto e dello art. 50 del regolamento del personale del 1975 - aveva ritenuto che la preposizione ad Agenzia foranea di terza categoria rientra normalmente nelle mansioni proprie del capo ufficio di grado ottavo e non attribuisce quindi il diritto al superiore inquadramento come funzionario di direzione di grado settimo, al quale la stessa preposizione può essere affidata solo eccezionalmente). (V 1455/86, mass n 444850; (V 2923/85, mass n 440675; (V 971/85, mass n 439123; (Conf 2419/88, mass n 458191; (Conf 2111/88, mass n 457963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)