Sez. L, Sentenza n. 2923 del 10/05/1985 (Rv. 440675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONFERMA DA PARTE DELLA S.C. DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AUTORITÀ PROPRIA DELLE SENTENZE SU QUESTIONI DI DIRITTO RISPETTO AD ALTRA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE - CONFERMA DA PARTE DELLA STESSA S.C. DI ALTRA DECISIONE DI MERITO CONTENENTE UNA INTERPRETAZIONE CONTRARIA - COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL BANCO DI NAPOLI DEL 1953.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONFERMA DA PARTE DELLA S.C. DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AUTORITÀ PROPRIA DELLE SENTENZE SU QUESTIONI DI DIRITTO RISPETTO AD ALTRA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE - CONFERMA DA PARTE DELLA STESSA S.C. DI ALTRA DECISIONE DI MERITO CONTENENTE UNA INTERPRETAZIONE CONTRARIA - COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL BANCO DI NAPOLI DEL 1953.*
In tema d'interpretazione di Disposizioni aventi natura negoziale, come quelle dei regolamenti interni di un ente pubblico economico, il Sindacato di legittimità è necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito; pertanto, la pronuncia della Corte di Cassazione, che, all'esito di tale giudizio, conferma la sentenza di merito impugnata e l'interpretazione in essa contenuta, non costituisce, rispetto ad altra controversia concernente l'interpretazione delle stesse Disposizioni, un precedente dotato dell'autorità propria delle sentenze con le quali la S.C. risolve una questione di diritto e non impedisce alla stessa Corte di confermare altra decisione di merito che di tali Disposizioni dia, con motivazione ritenuta anch'essa congrua in Sede di legittimità, un'interpretazione contraria. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che, alla stregua del regolamento interno del Banco di Napoli del 1953, le mansioni di preposto ad agenzie di città o ad agenzie foranee di terza e quarta categoria non fossero esclusive del dipendente in possesso della qualifica di funzionario di direzione ma potessero essere conferite anche al dipendente avente qualifica di capo ufficio, con la conseguente esclusione del diritto di quest'ultimo, in caso di svolgimento delle mansioni predette, al riconoscimento della superiore qualifica di funzionario). (V 2044/82, mass n 419903; (V 2014/82, mass n 419862; (V 2012/82, mass n 419856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)