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Sez. 2, Sentenza n. 2438 del 23/07/1971 (Rv. 353414 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - OBBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - NECESSITA - LOGGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353414-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - OBBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - NECESSITA - LOGGIATO - ESCLUSIONE.*

La presunzione di comunione stabilita dall'art 1117, n 1, cod civ per 'le parti dell'edificio necessarie all'uso comuné richiede una obiettiva destinazione di esse, caratterizzante un rapporto di accessorieta che presupponga una connessione strutturale e funzionale non desumibile da riferimenti astratti e generici. (applicazione al caso di un loggiato di proprieta comune sorretto da pilastri allo spazio fra i quali, sul suolo sottostante, i giudici di merito avevano esteso la presunzione di comunione, ritenendo che l'area in questione costituisse accessorio della volta e dei pilastri che la sorreggevano. La SC, nel censurare tale convincimento, ha enunciato il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)