Sez. 2, Sentenza n. 2438 del 23/07/1971 (Rv. 353414 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - OBBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - NECESSITA - LOGGIATO - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - OBBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - NECESSITA - LOGGIATO - ESCLUSIONE.*
La presunzione di comunione stabilita dall'art 1117, n 1, cod civ per 'le parti dell'edificio necessarie all'uso comuné richiede una obiettiva destinazione di esse, caratterizzante un rapporto di accessorieta che presupponga una connessione strutturale e funzionale non desumibile da riferimenti astratti e generici. (applicazione al caso di un loggiato di proprieta comune sorretto da pilastri allo spazio fra i quali, sul suolo sottostante, i giudici di merito avevano esteso la presunzione di comunione, ritenendo che l'area in questione costituisse accessorio della volta e dei pilastri che la sorreggevano. La SC, nel censurare tale convincimento, ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)