Sez. 2, Sentenza n. 758 del 25/02/1975 (Rv. 374113 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO - DESTINAZIONE DEL BENE AD USO ESCLUSIVO DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROPRIETA AUTONOMA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - FONDAMENTO - DESTINAZIONE DEL BENE AD USO ESCLUSIVO DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI PROPRIETA AUTONOMA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
La presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio condominiale, stabilita nell'art 1117 cod civ, si basa sulla destinazione all'uso e al godimento comune che deve sussistere, anche per quelle parti di esso nominativamente indicate (tra cui le scale) e risultare da elementi obiettivi, cioe dall'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo; ne consegue che quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo al godimento di una parte dell'immobile, oggetto di un autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria, giacche la destinazione particolare vince la presunzione legale di comunione, alla stessa stregua di un titolo contrario. (V 3435/73, mass n 367419; 2507/73, mass n 365948; (V 2317/72, mass n 359681; 3140/71, mass n 354488; (V 2438/71, mass n 353414; 1677/69, mass n 340635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)