Sez. 3, Sentenza n. 11315 del 10/11/1998 (Rv. 520560 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, di condanna dell'assicurato - Pagamento della relativa somma da parte dell'assicuratore - Riforma della predetta sentenza in grado d'appello con il rigetto della domanda risarcitoria - Azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. - Da parte dell'assicuratore - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
All'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui al comma secondo dell'art. 1917 cod. civ., pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., attesa la inesistenza di una legittima "causa solvendi" senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)