Sez. 2, Sentenza n. 4497 del 10/07/1986 (Rv. 447246 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA RELATIVA ALLA VENDITA DI IMMOBILE FUTURO - TRASCRIVIBILITÀ.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA RELATIVA ALLA VENDITA DI IMMOBILE FUTURO - TRASCRIVIBILITÀ.*
La compravendita d'immobile futuro - e quindi la domanda relativa al suo accertamento - è soggetta a trascrizione, perché, pur non determinando il trasferimento della proprietà del bene al compratore per effetto del solo consenso delle parti, non costituisce un negozio a formazione successiva, ma configura un'ipotesi di vendita obbligatoria, idonea a produrre l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui l'immobile venga ad esistenza e rientra, quindi, nell'ampia dizione dell'art. 2643 n. 1 cod. civ., cioè tra i contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili. (V 4901/83, mass n 429788; (V 1637/77, mass n 352069; (Conf 2520/73, mass n 365969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)