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Sez. 3, Sentenza n. 4901 del 16/07/1983 (Rv. 429788 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA FUTURA E VENDITA DI COSA FUTURA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429788-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA FUTURA E VENDITA DI COSA FUTURA - DIFFERENZE.*

A differenza del preliminare di vendita di cosa futura, che ha per contenuto solo la stipulazione di un successivo contratto definitivo, il contratto di vendita di cosa futura, invece, non costituisce un negozio in formazione, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto di vendita obbligatoria, perfetto "ab initio" ed attributivo, come tale, di uno "ius ad habendam rem" nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, senza che possa rilevare la stipulazione prevista dalle parti per un'epoca successiva, dello atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento immobiliare, rappresentando questa una riproduzione meramente formale del contratto originario, nella quale le dichiarazioni delle parti stesse assumono valore storico-rappresentativo e non manifestazione di una nuova volontà negoziale. (V 1726/76, mass n 380487; (V 1726/76, mass n 380488; (V 3460/74, mass n 371975; (V 2594/72, mass n 360130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)