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Sez. U, Sentenza n. 62 del 10/01/1986 (Rv. 443703 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - BANCA O ISTITUTO DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443703-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - BANCA O ISTITUTO DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La qualità di banca o di istituto di credito, a norma della legge bancaria di cui al R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, (e successive modificazioni) ed anche al fine del suo assoggettamento a liquidazione amministrativa e non a fallimento, richiede, anche a prescindere dall'esigenza di un provvedimento autorizzativo della banca d'Italia, il congiunto svolgimento sia dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in Forma indeterminata ed indiscriminata, sia di quella di Esercizio del credito mediante impiego del risparmio raccolto, attraverso le tipiche operazioni bancarie, e non può essere pertanto riconosciuta ad una società che si limiti a svolgere solo l'una o l'altra delle predette attività. (V 425/65).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 3, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)