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Sez. 2, Sentenza n. 11722 del 05/02/2008 Ud. (dep. 14/03/2008) Rv. 239738 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - NOTIZIE E INDICAZIONI NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO | Dibattimento - Utilizzazione - Esclusione - Oggetto di testimonianza - Esclusione - Utilizzabilità ai fini dello sviluppo delle indagini - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239738-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - NOTIZIE E INDICAZIONI NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO

In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittime le indagini sviluppate dalla Polizia giudiziaria, sulla base della confessione dell'indagato, che avevano permesso di trovare il corpo di reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)