Sez. L, Sentenza n. 6167 del 07/12/1985 (Rv. 443299 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMMISSIONE DI REATO ESTRANEO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA MA IDONEO A VULNERARE IL VINCOLO DI FIDUCIA - PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO LA SENTENZA PENALE DI CONDANNA - TEMPESTIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMMISSIONE DI REATO ESTRANEO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA MA IDONEO A VULNERARE IL VINCOLO DI FIDUCIA - PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO DOPO LA SENTENZA PENALE DI CONDANNA - TEMPESTIVITÀ.*
Ove il lavoratore subordinato commetta un reato che, pur essendo estraneo all'attività lavorativa dedotta nel rapporto, è in astratto idoneo a vulnerare il vincolo di fiducia essenziale per la prosecuzione del rapporto, il principio della tempestività del licenziamento (per cui questo sarebbe illegittimo se intimato dopo un considerevole lasso di tempo dalla conoscenza dei fatti allegati come giusta causa) va contemperato con l'esigenza che la condotta delittuosa risulti accertata nel giudizio penale. Pertanto, deve ritenersi tempestivo il licenziamento anche se intimato solo dopo la sentenza penale di condanna. (V 4572/84, mass n 436478; (V 3449/84, mass n 435464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)