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Sez. L, Sentenza n. 3449 del 07/06/1984 (Rv. 435464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - LIMITI - ECCEZIONE DI TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE - PROVA DEL NON COLPEVOLE RITARDO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL REQUISITO PREDETTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - LIMITI - ECCEZIONE DI TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE - PROVA DEL NON COLPEVOLE RITARDO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL REQUISITO PREDETTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Poiché il licenziamento in tronco si caratterizza per l'immediatezza del suo effetto risolutivo, con la conseguente incompatibilità con questa Forma di recesso del trascorrere di un notevole lasso di tempo, senza plausibile ragione, tra l'accertamento dei fatti e la manifestazione della volontà di recedere, il datore di lavoro deve intimarlo appena abbia avuto notizia della predetta causa o abbia espletato le necessarie indagini. Pertanto, ove sia eccepita la tardività della contestazione, incombe al datore di lavoro dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva cognizione del fatto medesimo, tra le quali può essere ricompreso il ritardo frapposto dai preposti alla sorveglianza, sempre che esso non sia da ascrivere ad un contegno colpevole, ossia contrario ai principi dell'affidamento e della buona fede, dello stesso datore di lavoro. La valutazione del requisito dell'immediatezza del recesso, così come quella del requisito dell'immediatezza del recesso, così come quella del requisito della giusta causa, costituiscono materia del giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (V 1650/77, mass n 385364, sulla seconda parte; (Conf 3697/81, mass n 414340, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)