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Sez. U, Ordinanza n. 4994 del 01/04/2003 (Rv. 569256 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Controversie in materia di servizi pubblici - In particolare: tra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi - Art. 7 legge n. 205 del 2000 - Devoluzione generalizzata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità - Esclusione - Controversie relative soltanto a diritti soggettivi, non implicanti un giudizio sull'applicazione di norme concernenti l'azione della p.a. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento costituzionale - Fattispecie in tema di azione di esatto adempimento promossa dall'UNIRE nei confronti del soggetto gestore del servizio pubblico del concorso pronostico TOTIP.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569256-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA

Una interpretazione costituzionalmente orientata (in riferimento agli artt. 102 e 103 Cost.), ed al contempo aderente alla "ratio legis", dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, là dove vengono devolute "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi", e segnatamente quelle "fra amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi", impone di escludere che esso comporti una generalizzata ed indiscriminata attribuzione, alla detta giurisdizione esclusiva, di controversie concernenti la materia "de qua", anche quando, essendo posti in discussione soltanto diritti soggettivi in nessun modo connessi ad interessi legittimi, la relativa decisione non implichi un giudizio sull'applicazione di norme che regolano l'azione della pubblica amministrazione, e di ritenere, pertanto, che detta disposizione non comprenda, tra le controversie riservate al giudice amministrativo, tutte quelle nel quadro delle quali, senza che venga in discussione l'"an" ed il "quomodo" del rapporto di servizio pubblico, si dibatta unicamente dell'attuazione di obbligazioni che, pur avendo la fonte in quel rapporto, attengano strettamente alla sfera privatistico - patrimoniale dei soggetti del medesimo. Ne consegue che - integrando l'attività di organizzazione e di esercizio di concorsi pronostici, di cui al D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 e succ. modif., un servizio pubblico che può essere concesso, dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni (tra le quali l'UNIRE), in gestione a terzi - la controversia promossa dall'UNIRE nei confronti del gestore del servizio pubblico del concorso pronostico TOTIP per ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie derivanti dalla concessione di tale servizio, resta devoluta al giudice ordinario, in base alla norma generale dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Nella specie il gestore aveva trattenuto una porzione del corrispettivo dovuto al concedente sul presupposto che si trattasse di IVA da applicare sul detto corrispettivo; nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno altresì escluso la natura tributaria dell'azione di esatto adempimento promossa dall'UNIRE).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)