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Sez. U, Sentenza n. 15198 del 03/07/2006 (Rv. 590645 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Gestione di autoparcheggio custodito in area aeroportuale - Natura di servizio pubblico - Affidamento a terzi - Natura giuridica - Subconcessione - Conseguenze - Devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Eccezioni - Controversie in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi - Controversie in tema di adeguamento delle tariffe di parcheggio.
Stato
decisa il 2006-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590645-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Il rapporto tra il concessionario della gestione di un aeroporto ed il soggetto al quale lo stesso abbia affidato il servizio di autoparcheggio custodito nell'area antistante lo scalo aeroportuale è qualificabile come subconcessione, riguardando l'utilizzazione di aree del demanio aeronautico, che non possono formare oggetto di atti dispositivi di natura privatistica, essendo il suo contenuto riconducibile direttamente a facoltà e diritti attribuiti dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della concessione da quest'ultimo rilasciata, ed avendo ad oggetto un'attività che, pur non sfociando necessariamente nell'emanazione di atti autoritativi, costituisce un pubblico servizio, in quanto assunta come propria dalla P.A. o da un soggetto ad essa collegato. Le relative controversie sono pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo originario, non essendo nella specie applicabili nè l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, nè l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, entrato in vigore successivamente alla proposizione della domanda), escluse quelle aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi che, non comportando un sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione, vertano esclusivamente in materia di diritti soggettivi. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di adeguamento delle tariffe di parcheggio proposta dal subconcessionario, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che le tariffe siano soggette ad approvazione ministeriale, non comportando tale atto alcuna ponderazione di interessi pubblici, ma solo una valutazione di ordine tecnico, da condursi secondo parametri di carattere economico-aziendale, volta ad offrire agli utenti un servizio, complementare ed accessorio rispetto a quello di trasporto aereo, ad un giusto prezzo di mercato.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)