Sez. L, Sentenza n. 1973 del 07/04/1981 (Rv. 412668 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - OMISSIONE O MANCATO ESAURIMENTO DI ESSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE O LA PROSECUZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - GIUDIZI PENDENTI IN FASE DI APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - OMISSIONE O MANCATO ESAURIMENTO DI ESSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE O LA PROSECUZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - GIUDIZI PENDENTI IN FASE DI APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA.*
Sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la legge 11 agosto 1973 n 533 - che con l'art 148 disp att cod proc civ (nuovo testo) ha abrogato le Disposizioni delle leggi speciali circa la proponibilita della domanda in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e con l'art 443 cod proc civ (nuovo testo) ha stabilito che il preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi per la composizione delle controversie in materia costituisce condizione di procedibilita della domanda - il giudice d'appello che accerti il difetto del preventivo esperimento del procedimento amministrativo deve sospendere il giudizio e concedere un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in Sede amministrativa, anche se sono gia decorsi i termini stabiliti dalle leggi speciali, non potendosi tenere conto, ai sensi dell'art 8 della citata legge n 533 del 1973, delle preclusioni o decadenze verificatesi nelle procedure amministrative attinenti alle controversie in questione ed essendo la predetta normativa applicabile, alla stregua dell'art 20, primo comma, della legge suindicata, a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima. (Conf 2493/80, mass n 406231; (Conf 6328/79, mass n 403056; (Conf 3361/79, mass n 399763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)