diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6328 del 05/12/1979 (Rv. 403056 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - OMISSIONE O MANCATO ESAURIMENTO DI ESSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE O LA PROSECUZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - GIUDIZI PENDENTI ANCHE IN CASSAZIONE - APPLICABILITA D'UFFICIO DEL NUOVO TESTO DELL'ART 443 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1979-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403056-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - OMISSIONE O MANCATO ESAURIMENTO DI ESSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE O LA PROSECUZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - GIUDIZI PENDENTI ANCHE IN CASSAZIONE - APPLICABILITA D'UFFICIO DEL NUOVO TESTO DELL'ART 443 COD PROC CIV.*

Ai sensi degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ (nel nuovo testo fissato rispettivamente dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973, n 533), il giudice che accerti il difetto del preventivo esperimento del procedimento amministrativo, o il mancato esaurimento di esso, deve sospendere il giudizio e concedere un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione o prosecuzione del ricorso in Sede amministrativa, anche se siano gia decorsi i termini fissati dalle leggi speciali, non potendosi tener conto, ai sensi dell'art 8 della legge n 533 del 1973, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative attinenti alle controversie in questione. La predetta normativa, ai sensi dell'art 20, primo comma, della legge citata, e applicabile, anche di ufficio, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, ancorche pendenti nella fase di legittimita, con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, della Cassazione della sentenza che non abbia potuto o abbia omesso di provvedere ai predetti adempimenti (sospensione del processo e fissazione del termine), con rinvio al giudice del merito perche provveda alla loro esecuzione. (Conf 4385/78; (Conf 2105/78, mass n 391483; (Conf 1750/77, mass n 385467; (Conf 1822/76, mass n 380607; (Conf 1946/75, mass n 375645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)