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Sez. L, Sentenza n. 3361 del 14/06/1979 (Rv. 399763 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - PREVIO ESPERIMENTO DI QUESTO RICORSO OD ESAURIMENTO DI ESSO - MANCANZA - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO O LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DECORRENZA DEI TERMINI FISSATI DALLE LEGGI SPECIALI - IRRILEVANZA - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA A TUTTI I GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399763-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - PREVIO ESPERIMENTO DI QUESTO RICORSO OD ESAURIMENTO DI ESSO - MANCANZA - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO O LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DECORRENZA DEI TERMINI FISSATI DALLE LEGGI SPECIALI - IRRILEVANZA - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA A TUTTI I GIUDIZI IN CORSO.*

Sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la legge 11 agosto 1973 n 533 che con l'art 148 disp att cod proc civ (nuovo testo) ha abrogato le Disposizioni delle leggi speciali circa la proponibilita della domanda in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e con l'art 443 cod proc civ (nuovo testo) ha stabilito che il preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi per la composizione delle controversie in materia costituisce condizione di procedibilita della domanda, il giudice di appello deve verificare la sussistenza o meno di tale condizione, anche d'ufficio, e, nella ipotesi di accertamento del difetto della condizione di procedibilita tanto per il caso del mancato esaurimento dei procedimenti amministrativi, quanto per il caso analogo in cui il ricorso amministrativo non sia mai stato presentato, deve sospendere il giudizio, concedendo, in questo secondo caso, alle parti un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, anche se sono gia decorsi i termini fissati dalle leggi speciali, non potendosi tener conto, ai sensi dell'art 8 della citata legge n 533 del 1973 delle preclusioni o decadenze verificatesi nelle procedure amministrative attinenti alla controversia in questione ed essendo la predetta normativa applicabile, ai sensi dell'art 20, comma primo, legge citata, a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. (Conf 2105/78, mass n 391483; (Conf 4747/76, mass n 383486; (Conf 1822/76, mass n 380607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)