Sez. U, Sentenza n. 8542 del 28/08/1998 (Rv. 518437 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Regolazioni uniformi sul piano nazionale - Oggetto - Presupposti dei rapporti - Procedure concorsuali - Inclusione - Finalità - Conseguenze - Inderogabilità - Sussistenza - Rapporto a termine - Conferimento in difetto delle condizioni di legge - Nullità complessiva (e non della sola clausola appositiva del termine) - Sussistenza - Mancata revoca nei termini di legge - Trasformazione a tempo indeterminato - Esclusione - Fattispecie relativa a medico ambulatoriale.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Le finalità eminentemente pubblicistiche e sociali del Servizio sanitario nazionale sono alla base della scelta del legislatore di prevedere sistemi di regolazione di carattere uniforme sul piano nazionale (contenuti negli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica) dei rapporti tra i medici convenzionati e le Unità sanitarie locali, volti a disciplinare non solo il contenuto delle reciproche prestazioni dei professionisti e degli organismi pubblici, ma anche un complesso di presupposti, modalità e condizioni dei rapporti stessi (ai quali sono riconducibili in particolare le regole sui procedimenti concorsuali per la copertura dei posti), rispondenti a una marcata esigenza "organizzatoria" con tipiche connotazioni pubblicistiche, e quindi da intendersi quali parametri inderogabili (a pena di nullità delle contrarie pattuizioni) in relazione ai rapporti da instaurare con i singoli professionisti. Ne consegue che, in caso di assegnazione da parte di un'Unità sanitaria locale di un incarico professionale temporaneo in regime di parasubordinazione, senza l'osservanza (non solo dell'ordinaria modalità di copertura dei posti, ma anche) delle norme sui presupposti per la copertura temporanea, è affetto da nullità l'atto stesso di conferimento e non la sola clausola concernente la temporaneità dell'incarico, e quindi all'attività in concreto prestata dal professionista può attribuirsi la sola rilevanza riconosciuta dalla legge al lavoro di fatto, senza che neanche possa darsi rilievo a disposizioni prevedenti la trasformazione a tempo indeterminato di incarichi temporanei nel caso di mancata notifica, entro un certo termine, di una comunicazione della U.S.L. di mancata conferma. (Nella specie, essendo stata accertata la mancata applicazione delle regole dettate dagli artt. 2 e 11 e 12 del d.P.R. 8 giugno 1991 n. 291, che ha dato esecuzione ad accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali, e in particolare di quelle sui limiti alla possibilità di assunzioni a termine, la S.C., ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 9, comma settimo del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 sulla trasformazione a tempo indeterminato, e ha rigettato la domanda nel merito).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 291 art. 2, DPR 08/06/1987 num. 291 art. 11, DPR 08/06/1987 num. 291 art. 12, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)