Sez. 1, Sentenza n. 23588 del 09/07/2020 Cc. (dep. 05/08/2020) Rv. 279522 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Effetti - Sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento per più reati in continuazione, il più grave dei quali sia quello previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Rideterminazione della pena - Necessità anche per i reati-satellite - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di effetti della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in caso di condanna irrevocabile per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave dei quali sia quello previsto dal citato art. 73, comma 1, il giudice dell'esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena inflitta in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli aumenti di pena inflitti per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla decisione di incostituzionalità, in quanto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. la porzione di pena relativa a detti reati è commisurata alla violazione più grave, non rilevando più i limiti di pena di cui alle rispettive norme incriminatrici, bensì quelli stabiliti in via generale per il reato continuato, del triplo della pena-base o, se più favorevole, della pena che sarebbe applicabile in ipotesi di cumulo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'impugnata ordinanza del G.E. avesse correttamente recepito il nuovo accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen, di rideterminazione della pena irrogata al condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto conforme al principio espresso in massima, rilevandone tuttavia l'illegittimità nella parte in cui estendeva la rideterminazione oggetto di accordo anche alla pena pecuniaria, sottratta agli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale e, quindi, resa intangibile dal giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)