Sez. 3 - , Sentenza n. 43103 del 04/07/2019 Ud. (dep. 21/10/2019) Rv. 277175 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Corte cost., sent. n. 40 del 2019 - Effetti - Sentenza non irrevocabile di condanna antecedente alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Sussistenza - Aumento di pena per la continuazione con reato non oggetto della pronuncia di incostituzionalità - Esclusione della necessità di rideterminazione dell'aumento di pena - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato, riconosciuto in continuazione con altro su cui non ha inciso la decisione di incostituzionalità, il solo trattamento sanzionatorio, già determinato, quanto al reato base, nel minimo, in forza dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, può essere rideterminato direttamente alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., non occorrendo procedere ad attività valutative o che implichino poteri discrezionali, mentre deve escludersi la necessità di rideterminazione dell'aumento di pena per il reato satellite.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)