Sez. 3, Sentenza n. 4707 del 27/08/1984 (Rv. 436606 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITÀ.*
A carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata può essere pronunciata, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., condanna generica a risarcire al locatore il maggior danno, in aggiunta alla condanna al pagamento dei canoni convenuti fino alla riconsegna, ancorché il locatore non abbia provato specificamente le perdite e i mancati guadagni derivati dalla mancata restituzione, poiché in questa è sempre implicita una potenzialità dannosa, salvo l'Onere per il locatore di fornire la suddetta prova in Sede di liquidazione. (V 3496/83, mass n 428391; (V 2965/83, mass n 428877; (Conf 1902/81, mass n 412589; (Conf 3770/80, mass n 407612; (Conf 4608/78, mass n 394279; (Conf 2193/78, mass n 391583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)