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Sez. 1, Sentenza n. 420 del 24/01/1990 (Rv. 464970 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - COOPERATIVA EDILIZIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO ACQUISITO DI ALTRO SOCIO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464970-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - COOPERATIVA EDILIZIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO ACQUISITO DI ALTRO SOCIO - NULLITÀ.*

La deliberazione di una società cooperativa edilizia - tanto se presa dall'assemblea nell'Esercizio dei suoi poteri, quanto se adottata, per delega statutaria, dal consiglio di amministrazione - che, in pregiudizio del diritto acquisito dal socio in forza di prioritaria prenotazione e nel concorso delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto, dia luogo ad assegnazione di alloggi a favore di altri soci è riconducibile all'ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, per contrarietà a norme imperative, atteso che la disciplina corporativistica è improntata, con carattere non derogabile di essenzialità ed imperatività, al rispetto dello scopo mutualistico (art. 2511 cod. civ., art. 9/a del decreto legge C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché R.d. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive mod.) e del principio del concorso paritario dei soci al conseguimento degli alloggi in base a condizioni predeterminate in via generale dalla legge e dallo statuto. Pertanto, l'impugnazione di tale deliberazione da parte del socio pretermesso non è soggetta al termine previsto dall'art. 2377 cod. civ. bensì a norma dell'art. 2379 cod. civ. (applicabile in forza del rinvio dell'art. 2516 cod. civ.) è imprescrittibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2516, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 9, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)