Sez. 1, Sentenza n. 10602 del 25/09/1999 (Rv. 530252 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Cooperativa edilizia - Trasferimento di alloggio cooperativo a favore di terzi - Pretermissione di socio prenotatario - Nullità dell'atto - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI
Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo atto costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina "di favore", e dunque si traduce nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell'attività societaria. Detto scopo, nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed il miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2517, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)