diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4014 del 06/07/1982 (Rv. 421972 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - MEMORIA DIFENSIVA ED ECCEZIONI DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - FRAZIONAMENTO IN UNA PLURALITÀ DI SCRITTI DIFENSIVI - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE IN UNO SCRITTO AGGIUNTIVO SIA PURE TEMPESTIVO - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421972-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - MEMORIA DIFENSIVA ED ECCEZIONI DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - FRAZIONAMENTO IN UNA PLURALITÀ DI SCRITTI DIFENSIVI - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE IN UNO SCRITTO AGGIUNTIVO SIA PURE TEMPESTIVO - DIVIETO - CONSEGUENZE.*

Nel nuovo rito del lavoro, ispirato al principio della massima concentrazione dell'attività sia delle parti che del giudice, la memoria di Costituzione del convenuto, con la quale costui, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., deve proporre, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e, in particolare, ai sensi dell'art. 428 dello stesso codice, l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito, è unica e non può essere frazionata in una pluralità di scritti difensivi, ancorché depositati nel termine stabilito dall'art. 416 citato; pertanto, l'eccezione d'incompetenza per territorio contenuta in uno di detti scritti aggiuntivi deve ritenersi intempestivamente proposta, con l'ulteriore conseguenza che il giudice adito può, in tal caso, dichiararsi incompetente solo di ufficio non oltre l'udienza di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)