Sez. L, Sentenza n. 19022 del 11/09/2007 (Rv. 599772 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona ex art. 2087 cod. civ. - Inizio della prescrizione - Individuazione - Momento della manifestazione del danno - Mero peggioramento del processo morboso - Spostamento del termine iniziale di prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la sentenza di merito, che aveva collocato l'inizio della malattia professionale - ipoacusia per adibizione a lavorazioni nocive - in un momento successivo all'epoca della diagnosi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)