Sez. L, Sentenza n. 2351 del 12/04/1980 (Rv. 406042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MANCATA ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE ALLO SPECIFICO RISCHIO SILICOTIGENO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MANCATA ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE ALLO SPECIFICO RISCHIO SILICOTIGENO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Secondo la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 1975 n 780, applicabile ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, l'indennizzabilita della silicosi - se non esige la sussistenza di uno stretto rapporto di causalita tra il lavoro espletato e la malattia, non occorrendo piu che questa, come invece stabilito dall'originaria formulazione dell'art 140 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (sull'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), sia stata contratta 'a causà delle lavorazioni specificate nella tabella di cui all'allegato n 8 del DPR citato - presuppone pur sempre che la stessa malattia professionale sia stata contratta 'nell'Eserciziò di tali lavorazioni, con la conseguenza dell'insussistenza del diritto alla prestazione assicurativa corrispondente, ove sia mancata la esposizione del lavoratore allo specifico rischio silicotigeno. (V 609/78, mass n 389915).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 143 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)