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Sez. L, Sentenza n. 609 del 08/02/1978 (Rv. 389915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX LEGGE N 780 DEL 1975 - SILICOSI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - MEZZI.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX LEGGE N 780 DEL 1975 - SILICOSI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - MEZZI.*

Per effetto dell'entrata in vigore della legge n 780 del 1975, - immediatamente applicabile nei giudizi in corso - la malattia silicotica e indennizzabile anche se tra essa ed il lavoro espletato non sussista uno stretto rapporto di causa ad effetto, non occorrendo che essa sia stata contratta 'a causà delle lavorazioni specificate nella tabella allegato 8 del DPR n 1124 del 1965, com'era richiesto dall'art 140 dello stesso DPR, ma bastando che essa sia stata contratta 'nell'Eserciziò di dette lavorazioni. Per l'accertamento di essa, il giudice del merito e libero di utilizzare, ai sensi dell'art 3 della legge n 780 citata, tutte le possibilita cliniche e strumentali, disponendo eventualmente accertamenti tecnici quando tra i componenti dei materiali di lavorazione entri comunque il quarzo. (V 1357/76, mass n 380058).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 143 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 2, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)