Sez. 5, Sentenza n. 7011 del 08/05/2003 (Rv. 562763 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Disciplina delle opzioni ex art. 1 d.P.R. n. 442/97 - Applicabilità a periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore - Ammissibilità - Dichiarazione Iva antecedente all'entrata in vigore del citato d.P.R. - Barra sulla casella riservata all'opzione per il regime semplificato previsto per le imprese effettuanti operazioni esenti - Erronea apposizione - Affermazione da parte del contribuente al fine della legittimità della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti - Commissione tributaria - Accertamento del regime osservato in concreto dal contribuente - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In virtù dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che ha radicalmente innovato la disciplina delle opzioni, dando esclusiva rilevanza al comportamento "concreto" del contribuente, è applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente stesso anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto. Pertanto, nell'ipotesi che questo assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini IVA, la casella relativa all'opzione per il regime semplificato previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/72 per le imprese che effettuano operazioni esenti, la Commissione Tributaria è tenuta ad accertare, anche con riferimento ad annualità d'imposta precedenti l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 442/97, se il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'IVA, non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 bis, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)