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Sez. L, Sentenza n. 18377 del 23/08/2006 (Rv. 591663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Fatti addebitati - Gravità - Idoneità a giustificare il licenziamento - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente di società assicuratrice utilizzatore di una tessera magnetica marcatempo irregolare.
Stato
decisa il 2006-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In materia di licenziamento, la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da errori logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando la correttezza e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che l'accertata differenza qualitativa fra il comportamento contestato e le ipotesi previste dal codice disciplinare giustificasse un'autonoma valutazione della gravità della condotta del lavoratore di un'impresa assicurativa che, mediante l'uso di mezzi artificiosi - consistenti nell'utilizzo di una tessera magnetica non appartenente ad alcun dipendente -, era stato in grado di eludere i meccanismi di controllo di entrata ed uscita dall'ufficio, così producendo la lesione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro e giustificando il provvedimento di licenziamento adottato a suo carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)