Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 05/07/1984 Cc. (dep. 12/09/1984) Rv. 165594 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI DI VALUTAZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI DI VALUTAZIONI.*
Gli elementi a cui il giudice deve fare riferimento per decidere se la custodia preventiva debba mutarsi nella Forma dei cosiddetti arresti domiciliari sono gli stessi richiesti per la emissione facoltativa del mandato di cattura. Tuttavia, poiché gli arresti domiciliari sono una Forma meno rigida di custodia dell'imputato, tale valutazione dovrà essere compiuta con rigore maggiore rispetto alla emissione del mandato così come sopra indicato, tenendo conto delle diverse modalità della custodia, in modo che ciascuno degli elementi stessi, previsti nell'art. 254, secondo e terzo comma cod. proc. pen., dovrà risultare compatibile con la misura sostitutiva. (V mass n 160833; (V mass n 160835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)