Sez. 5, Sentenza n. 8667 del 15/04/2011 (Rv. 617528 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Agevolazioni ex art. 16 d.P.R. n. 601/73 - In materia di imposta ipotecaria - Operazioni di finanziamento - Tipologia - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
Le agevolazioni tributarie in materia di imposta ipotecaria, previste dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applicano, qualora il credito sia stato erogato nei settori specificamente indicati dalla norma, alle operazioni di finanziamento di qualunque durata ed anche se il credito garantito da ipoteca discenda da un contratto di conto corrente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva negato l'agevolazione in parola, nel caso di un'ipoteca iscritta a garanzia di un credito vantato da una banca nei confronti di una società cooperativa e riguardante il pagamento di un saldo debitorio di conto corrente).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)