Sez. 5, Sentenza n. 4602 del 26/02/2009 (Rv. 606919 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO | Finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca - Surroga di un nuovo creditore nella posizione garantita da ipoteca - Agevolazioni previste dall'art. 17 del d.P.R. n. 601 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Esercizio dell'attività creditizia a medio e lungo termine da parte del nuovo creditore ipotecario - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO
In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la misura dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 601 del 1973, in luogo di quella ordinaria, a favore degli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine elencate dagli artt. 15 e 16, non è estensibile ai creditori che subentrino a titolo di surroga nella garanzia ipotecaria, se tale sostituzione non abbia, come sua causa giustificativa, un ulteriore finanziamento - necessario ad estinguere le preesistenti obbligazioni - da parte di altra azienda o istituto che eserciti il credito a medio e lungo termine, atteso che l'agevolazione è stabilita dalla legge per favorire tale genere di finanziamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto l'agevolazione in esame nel caso di un finanziamento erogato da una Banca nella forma di apertura di credito in conto corrente da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento dei crediti di altre Banche, con surroga della Banca finanziatrice nelle ipoteche giudiziali iscritte a favore dei creditori da saldare).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)