Sez. U, Sentenza n. 3750 del 07/05/1990 (Rv. 467026 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - NEL VIGORE DELLA TARIFFA EX D.M. 31 OTTOBRE 1985 - RIMBORSI O INDENNITÀ PER ATTIVITÀ FUORI CIRCONDARIO E PER PRESTAZIONI DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - INCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - NEL VIGORE DELLA TARIFFA EX D.M. 31 OTTOBRE 1985 - RIMBORSI O INDENNITÀ PER ATTIVITÀ FUORI CIRCONDARIO E PER PRESTAZIONI DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - INCLUSIONE.*
In tema di liquidazione delle spese dovute dalla parte soccombente, nel vigore della tariffa forense approvata con d.m. 31 ottobre 1985, non possono essere inclusi rimborsi od indennità per attività fuori circondario (anche se riferita a "trasferta") o per prestazioni di procuratore domiciliatario, il cui Onere resta a carico della parte che scelga di farsi rappresentare da difensore residente, nell'ambito dello stesso distretto, in luogo diverso dalla Sede del giudice adito. (V 716/82, mass n 418518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)