diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 09/03/1985 Ud. (dep. 27/06/1985) Rv. 169974 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169974-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, concedibile dal giudice di primo grado anche di ufficio, non può invece essere concesso dal giudice di appello se nei motivi di gravame non abbia formato oggetto di specifica richiesta. (Conf mass n 152802; (Conf mass n 151990).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)