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Sez. 3, Sentenza n. 12638 del 05/06/2001 Cc. (dep. 27/06/2001) Rv. 220583 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura cautelare disposta da giudice incompetente territorialmente - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio sul punto - Legittimità - Trasmissione da parte della corte al giudice competente.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220583-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, la dichiarazione da parte della corte di cassazione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso la misura, e che avrebbe pertanto dovuto provvedere ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'annullamento senza rinvio sul punto e la trasmissione, da parte della corte stessa, degli atti al giudice indicato come competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)