Sez. L, Sentenza n. 8694 del 22/10/1994 (Rv. 488225 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI | Pignoramento presso terzi e mancata o contestata dichiarazione del terzo - Conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato - Devoluzione al giudice del lavoro - Condizione.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI
In ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato (art. 548 cod. proc. civ.) è devoluto alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando tale credito trae origine da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., mentre, in caso contrario, la competenza deve essere determinata in base al valore della causa, a nulla rilevando che l'originaria pretesa del creditore procedente sia basata su un titolo costituito da un provvedimento del giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)