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Sez. L, Sentenza n. 306 del 15/01/1998 (Rv. 511581 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato - Competenza - Del pretore del lavoro - Condizioni - Originaria pretesa del creditore precedente basata su provvedimento del giudice del lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511581-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA

In ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato (art. 548 cod. proc. civ.) è devoluto alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando tale credito trae origine da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., mentre, in caso contrario, la competenza deve essere determinata in base al valore della causa senza che rilevi che l'originaria pretesa del creditore procedente sia basata su un titolo costituito da un provvedimento del giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)