Sez. L, Sentenza n. 18473 del 26/10/2012 (Rv. 624517 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Concorso interno bandito dall'Amministrazione Poste e telegrafi e concluso anteriormente alla trasformazione dell'amministrazione in Ente poste italiane - Regime giuridico applicabile - Natura autoritativa degli atti di tale concorso - Conseguenze - Annullabilità d'ufficio da parte dell'amministrazione a seguito della privatizzazione del rapporto - Esclusione - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario - Possibilità - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
In tema di concorso interno bandito dall'Amministrazione Poste e telegrafi e concluso anteriormente alla trasformazione dell'amministrazione in Ente poste italiane, in virtù dell'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, a seguito della perdita da parte del datore di lavoro dei poteri autoritativi, lo stesso non può procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio degli atti amministrativi posti dalla precedente P.A., dovendo escludersi altresì che la natura autoritativa degli atti di tale concorso (bandito con d.m. e concluso con l'emanazione di analogo atto) sia venuta meno per effetto della successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro; ne deriva che, nel giudizio instauratosi davanti al giudice ordinario a seguito di detta trasformazione dei rapporti, il giudice deve conformarsi al loro contenuto, salvo che non ricorrano gli estremi per disapplicarli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)