diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2894 del 03/04/1997 (Rv. 503467 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Natura - Termine ex art. 481 cod.proc. civ. - Applicabilità - Scadenza dello stesso - Conseguenze - Inefficacia dell'ingiunzione anche quale titolo esecutivo - Esclusione - Nuova notificazione dell'ingiunzione - Opposizione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503467-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto. Qualora l'inattività dell'amministrazione nel procedere agli atti esecutivi si protragga fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 481 cod. proc. civ., l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (onde, ai fini del promovimento dell'esecuzione, si rende necessaria una reiterazione della notificazione della stessa), ma non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata (nella specie l'opposizione alla ingiunzione era stata dichiarata inammissibile perché tardiva), tale accertamento non può più essere revocato in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla eventuale ulteriore notificazione, restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)