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Sez. 5, Sentenza n. 10496 del 18/07/2002 (Rv. 555934 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Natura - Sopravvenuto mutamento del sistema di riscossione, per "ius superveniens" - Inefficacia dell'ingiunzione anche quale titolo esecutivo - Esclusione - Notificazione della cartella esattoriale - Opposizione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555934-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Qualora l'ingiunzione perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (nella specie, in ragione del mutamento nel sistema di riscossione coattiva, a seguito di una modifica legislativa) non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata, tale accertamento non può più essere revocato in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla notificazione della cartella esattoriale, restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)