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Sez. 3, Sentenza n. 5707 del 21/05/1991 (Rv. 472278 - 01)

Spese giudiziali civili - Spese di registrazione | Sentenza contenente pronuncia di compensazione totale delle spese - Spese di registrazione - Inclusione - Inammissibilità - Ripartizione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472278-01

Spese giudiziali civili - Spese di registrazione

Il principio che tra le spese di lite debbono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza, e, quindi, anche quelle di registrazione della medesima, non può essere invocato nel caso in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali. Pertanto, le spese di registrazione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese giudiziali vanno accreditate all'erogante in ragione della metà, in applicazione della normativa tributaria, che prevede l'obbligo solidale del pagamento a carico delle parti del processo, con diritto di regresso nei rapporti interni, e nel rispetto della disposizione dell'ultimo comma dello art. 1298 cod. civ., secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)