diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11324 del 18/12/1996 (Rv. 501398 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE | Registrazione della sentenza - Imposta - Parte sopportante il tributo - Azione di regresso nei confronti dell'altra parte - Diritto autonomo - Esercizio - Sentenza dichiarante interamente compensate le spese processuali - Influenza su detta azione di regresso - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501398-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso; tale diritto si differenzia ed è autonomamente esercitabile rispetto a quello al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che esso è configurabile anche quando quest'ultimo sia escluso, per essere state, con la sentenza, interamente compensate dette spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)