Sez. L, Sentenza n. 5644 del 17/09/1986 (Rv. 448130 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SUPERAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DELLA SOGLIA MINIMA DI REDDITO - SOSPENSIONE DELLA PENSIONE - PORTATA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DEL SUPERAMENTO DI DETTA SOGLIA - DECLARATORIA DEL DIRITTO E ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ESIGIBILITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE - SENTENZA DI CONDANNA PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI REDDITO - SOPRAVVENUTO INCREMENTO OLTRE LA MEDESIMA - SOSPENSIONE DI INIZIATIVA DELL'INPS - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SUPERAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DELLA SOGLIA MINIMA DI REDDITO - SOSPENSIONE DELLA PENSIONE - PORTATA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DEL SUPERAMENTO DI DETTA SOGLIA - DECLARATORIA DEL DIRITTO E ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ESIGIBILITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE - SENTENZA DI CONDANNA PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI REDDITO - SOPRAVVENUTO INCREMENTO OLTRE LA MEDESIMA - SOSPENSIONE DI INIZIATIVA DELL'INPS - AMMISSIBILITÀ.*
La sospensione della pensione d'Invalidità in ipotesi di superamento, da parte del titolare della stessa, di una certa soglia minima di reddito, sospensione introdotta dall'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 a far data dalla sua entrata in vigore (26 novembre 1983), determina soltanto la temporanea inesistenza della prestazione pensionistica, ma non incide sull'accertata sussistenza del diritto ed è destinata a cessare non appena il reddito del pensionato scenda al di sotto della soglia predetta, con il conseguente ripristino della prestazione pensionistica. Pertanto nell'ipotesi in cui, pur esistendo i presupposti del diritto, risulti tuttavia superata la predetta soglia di reddito, il giudice dovrà dichiarare il diritto dell'assicurato alla pensione d'Invalidità, disponendo la sospensione dell'esigibilità delle prestazioni per la durata della condizione ostativa relativa all'ammontare del reddito; mentre, ove il giudice pronunci sentenza di condanna in ipotesi di mancato superamento del limite del reddito, l'INPS può successivamente provvedere di sua iniziativa a sospendere la pensione qualora sopravvenga un incremento del reddito del pensionato oltre il limite suddetto. (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536; (Conf 4241/85, mass n 441735).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)