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Sez. 3, Sentenza n. 438 del 16/02/1974 (Rv. 368148 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368148-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*

Nel caso di investimento di un pedone, puo essere affermata la colpa esclusiva di lui, quando concorrano le seguenti circostanze: che il conducente, per motivi estranei ad ogni suo Obbligo di diligenza, sia venuto a trovarsi nell'oggettiva impossibilita di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti; che questi siano stati cosi rapidi ed inattesi da farlo convergere all'improvviso sulla traiettoria percorsa dal veicolo; che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale od a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. (Conf 2891'69, mass n 342718).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)