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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 18/04/1978 (Rv. 391221 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - POTERI DI REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DEL GIUDIZIO DELLA SEPARAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391221-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - POTERI DI REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DEL GIUDIZIO DELLA SEPARAZIONE - PERSISTENZA.*

La proposizione di domanda di divorzio, in pendenza di giudizio di separazione, non determina, in ordine a quest'ultimo, improseguibilita, o cessazione della materia del contendere, o sospensione necessaria ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ne incide sui poteri del giudice di regolamentare, sia in via interinale che per il periodo successivo all'emanazione della sentenza, i rapporti patrimoniali fra i coniugi, atteso che l'eventuale sopravvenienza della pronuncia di divorzio, producendo effetti ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non puo toccare l'operativita fino a quella data della pronuncia di separazione e dei relativi provvedimenti patrimoniali. (V 1785/77, mass n 385512; (V 4687/76, mass n 383431; (V 3988/75, mass n 278286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)