Sez. 3, Sentenza n. 1532 del 21/04/1975 (Rv. 375131 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERIO OBBIETTIVO - RICONOSCIMENTO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - NATURA DICHIARATIVA - EFFETTI EX TUNC.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERIO OBBIETTIVO - RICONOSCIMENTO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - NATURA DICHIARATIVA - EFFETTI EX TUNC.*
I requisiti necessari per la compensazione legale (certezza, liquidita ed esigibilita del credito) debbono intendersi in base a criteri obbiettivi, indipendentemente dal riconoscimento della controparte; cosi che ben puo essere liquido ed esigibile anche un credito litigioso, sempre che sussistano in concreto i requisiti stessi, i quali, nel contrasto fra le parti, possono essere accertati in giudizio; con l'ovvia conseguenza che se il credito gia sussisteva con i requisiti richiesti, la sentenza che riconosca la detta situazione ha natura meramente dichiarativa del fatto estintivo, risalente al giorno della coesistenza obiettiva dei due crediti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)